IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la legge 14 aprile 1975,  n.  103,  recante  nuove  norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
  Vista  la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni,
recante  disposizioni  sulla  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico radiotelevisivo;
  Visto   il   decreto-legge   23  febbraio  1994,  n.  129,  recante
disposizioni urgenti in materia di bilanci per  le  imprese  operanti
nel settore dell'editoria e della radiodiffusione;
  Visto   il   decreto-legge   28  febbraio  1994,  n.  141,  recante
disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino  della  RAI  -
S.p.a.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n.
367, che ha approvato e reso esecutiva la  convenzione  stipulata  in
data   29   luglio   1988  tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
  Riconosciuta l'opportunita' di assentire alla RAI per un periodo di
venti  anni  la  concessione  in  esclusiva  sull'intero   territorio
nazionale   del   servizio   pubblico   di  diffusione  di  programmi
radiofonici e televisivi;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  tecnico   delle   poste,   delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Viste  le  note  del  25 gennaio e 28 gennaio 1994, con le quali il
Ministro delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ha  richiesto  il
prescritto  parere  alla  commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
  Considerato che il  suddetto  parere  non  e'  stato  espresso  nel
termine  di trenta giorni stabilito dall'art. 4 della legge 25 giugno
1993, n. 206,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 1994;
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro;
                             E M A N A:
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  E'  concesso  in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a., alle condizioni e con  le  modalita'  stabilite  dall'acclusa
convenzione,   il   servizio  pubblico  di  diffusione  di  programmi
radiofonici e televisivi sull'intero territorio nazionale.