IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; Visto il decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n. 367, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 29 luglio 1988 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Riconosciuta l'opportunita' di assentire alla RAI per un periodo di venti anni la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Viste le note del 25 gennaio e 28 gennaio 1994, con le quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha richiesto il prescritto parere alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Considerato che il suddetto parere non e' stato espresso nel termine di trenta giorni stabilito dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A: il seguente decreto: Art. 1. 1. E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi sull'intero territorio nazionale.